Estratto dalla normativa HACCP

Registrazione delle informazioni

Durante il processo produttivo, devono essere registrate tutte le informazioni relative alle fasi di trasformazione degli alimenti.

La normativa non definisce la modalità con cui deve essere mantenuta la tracciabilità.

Lascia ampio spazio all’OSA (operatore del settore alimentare) per definire il sistema di tracciabilità più adatto alla sua azienda,
tenendo in considerazione il processo produttivo e le risorse a disposizione.

L’importante è che tutte le informazioni delle materie prime ed eventuali parametri di produzione, che vanno a definire un prodotto,
siano registrate in qualche modo e siano facilmente rintracciabili partendo dal lotto univoco assegnato a quel prodotto.

Conservazione dei dati

Tutte le informazioni relative alla tracciabilità degli alimenti devono essere conservate in modo adeguato e per un tempo congruo,
in modo da poter essere consultate in caso di necessità.

Estratto dalla Federalimentare

Il secondo comma stabilisce un primo obbligo, a carico di tutti i soggetti obbligati: essere in grado di individuare i propri fornitori di materie prime, vale a dire chi abbia fornito cosa.

NB: l’operatore non viene richiesto di risalire all’origine della materia prima, ma semplicemente di individuare il soggetto che gli ha fornito la stessa: soggetto che potrebbe essere – a esempio – un imprenditore agricolo, un centro di raccolta, un’industria di prima trasformazione, ma anche un commerciante, un broker, un importatore.

Il regolamento non prescrive agli operatori l’adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, etc.): gli strumenti di raccolta e custodia delle predette informazioni sono pertanto rimessi alle responsabili scelte organizzative dei soggetti obbligati.

L’obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure adottate, devono essere in grado di fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore; natura del bene ricevuto.

Estratto dal REGOLAMENTO (CE)

Estratto dal REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002

Questa è la norma Europea ufficiale a cui fa riferimento l’HACCP nel settore alimentare.
Non viene specificato quali mezzi, analogici (cartacei ecc.) o digitali devono essere impiegati per la tracciabilità degli alimenti.

Articolo 18

Rintracciabilità

  1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
  2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
  3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
  4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Leggendo questi estratti sulla normativa, ecco le nostre considerazioni:

Dalle disposizioni di legge risulta che: Viene data facoltà e libera scelta all’OSA (operatore del settore alimentare) la scelta del mezzo più adatto sia cartaceo che digitale o software per adempiere alle norme sulle tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti. Il nostro software Traccialotti.com soddisfa queste norme sul tracciamento dei lotti alimentari.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere le nostre condizioni generali di utilizzo.